13 Set, 2024
PAT condannata a pagare le spese legali per il ricorso su KJ1
13 Set, 2024
PAT condannata a pagare le spese legali per il ricorso su KJ1

Nonostante il ricorso fosse ormai improcedibile perché Fugatti aveva revocato la prima ordinanza per l’uccisione di KJ1, già sospesa in via cautelare dal TAR, per sostituirla con un’altra pressoché identica, il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento del Presidente della PAT e ha quindi condannato l’amministrazione a liquidare le spese legali a LNDC Animal Protection. LNDC: “Una pronuncia importante perché evidenzia il comportamento scorretto della Provincia Autonoma di Trento”.

Si è finalmente concluso il percorso del ricorso presentato da LNDC Animal Protection al TAR di Trento contro la prima ordinanza con cui Fugatti disponeva l’uccisione dell’orsa KJ1. La Presidente del Tribunale Amministrativo aveva inizialmente sospeso in via cautelare il provvedimento di Fugatti, rimandandone l’esame alla seduta collegiale che si è poi tenuta il 5 settembre.

In quella data, nonostante l’improcedibilità del ricorso dovuta al fatto che Fugatti subito dopo la sospensione aveva ritirato l’ordinanza e ne aveva emessa una seconda sostanzialmente identica, l’avvocato di LNDC Animal Protection Paolo Letrari ha insistito per la condanna alle spese da parte della Provincia Autonoma di Trento. Il TAR ha accolto questa richiesta tenendo conto della fondatezza del ricorso dell’associazione in merito all’illegittimità dell’ordinanza di Fugatti nella parte in cui disponeva l’uccisione di KJ1, nonostante in quel momento l’identificazione non fosse ancora certa. Pertanto, la Provincia Autonoma di Trento è stata condannata a liquidare 1500 euro a LNDC Animal Protection per le spese di giudizio.

Si tratta di una pronuncia importante perché evidenzia il comportamento scorretto della PAT che, con la prima ordina contingibile e urgente, “ha disposto l’abbattimento dell’esemplare prima di acquisire l’identificazione certa di quello responsabile dell’aggressione al turista, seguendo una modalità operativa, come dedotto nel ricorso, che comporta oggettivamente il rischio di intervenire su esemplari che non abbiano assunto comportamenti pericolosi”. Pertanto, pur essendo divenuta improcedibile la domanda cautelare, c’è stata la condanna alle spese. Il giudizio in ogni caso proseguirà per l’accertamento del danno che abbiamo richiesto per non aver potuto avere una pronuncia del TAR in merito al successivo decreto eseguito immediatamente dopo la sua emanazione. Siamo molto soddisfatti intanto di questa vittoria. La PAT deve imparare che non può agire al di fuori della legge.

Michele Pezone – Responsabile Diritti Animali LNDC Animal Protection

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